La figura del docente di Religione cattolica è menzionato esplicitamente nel protocollo addizionale, mentre non viene citato nell’accordo di revisione.
a) L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicata al n. 2 è impartito - in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni - da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica, nominati, d’intesa con essa, dall’autorità scolastica. Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento può essere impartito dall’insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall’autorità ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo; (Dal Protocollo addizionale n. 5 relativo all’art.9 dell’accordo di revisione del 1984) |
I profili di qualificazione professionale degli insegnanti di religione cattolica sono stabiliti in modo esplicito dall’Intesa, che fissa anche i titoli di studio richiesti.
Il titolo è obbligatorio a partire dall’anno scolastico 1990/91.
Per la scuola secondaria di primo e secondo grado i docenti devono essere in possesso di una specifica competenza disciplinare, mentre nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, secondo le nuove disposizioni, questo insegnamento può essere conferito sia ai docenti di classe che siano disposti ad insegnarlo oppure a docenti con competenze disciplinari specifiche, ma entrambi devono sempre possedere il certificato di idoneità rilasciato dall’ordinario diocesano.
b) detto insegnamento deve essere impartito in conformità alla dottrina della Chiesa da insegnanti riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica e in possesso di qualificazione professionale adeguata. I profili della qualificazione professionale sono determinati come segue.
a).titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche. conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede; b)attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore; c) diploma accademico di magistero in scienze religiose rilasciato da un istituto di scienze religioso approvato dalla Santa Sede; d) diploma di laurea valido nell’ordinamento italiano, unitamente a un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana.
Ne caso in cui l’insegnamento della religione cattolica non venga impartito da un insegnante del circo o didattico, esso può essere affidato: a) a sacerdoti e diaconi, oppure a religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza Episcopale Italiana in attuazione del can 804, par. 1 del Codice d Diritto Canonico e attestata dall’ordinario diocesano; b) a chi, fornito di titolo di studio valido per l’insegnamento nelle scuole materne ed elementari, sia in possesso dei requisiti al primo comma del presente punto 4,4; oppure a chi, fornito di altro diploma di scuola secondaria superiore abbia conseguito almeno un diploma rilasciato da un istituto ai scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana (Dal DPR n. 751/85 – INTESA) |
Sulla base di quanto disposto dall’art. 309 del D.lvo 16 aprile 1994, n. 297, ai docenti di religione cattolica era riconosciuta la qualifica di incaricato, riconoscimento giuridico già contenuto nella legge 5 giugno 1930, n. 824.
L’insegnamento religioso è affidato per incarico… (Legge 5 giugno 1930, n. 824, art. 5)
(Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art. 309,2) |
Con l’approvazione della Legge 18 luglio 2003, n. 186 lo stato giuridico dei docenti di religione è cambiato. Il 70% delle cattedre disponibili è, dopo un concorso riservato, affidato ai docenti vincitori del concorso che hanno sottoscritto con l’Amministrazione un contratto di lavoro a tempo indeterminato (ruolo ordinario) mentre al restante 30% si applica la normativa precedente.