Il Codice di Diritto Canonico tratta dell’insegnamento della religione nelle scuole nei canoni 793-821. Qui ricordiamo, in particolare, il Canone 804.
Can. 804 §2. L'Ordinario del luogo si dia premura che coloro, i quali sono deputati come insegnanti della religione nelle scuole, anche non cattoliche, siano eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica. |